di Vainer Burani (avvocato difensore di Mohamed Daki)
La Sentenza della Corte dAssise dAppello di Milano ha confermato la correttezza di quella pronunciata dalla Dott.ssa Forleo, Giudice dellUdienza Preliminare del Tribunale di Milano, che ha, sostanzialmente, dichiarato non punibile, nemmeno ai sensi dellart. 270 bis del Codice Penale, la condotta di chi invia combattenti o aiuti a forze belligeranti irregolari nel teatro di guerra di un paese occupato. La Procura Generale ha sostenuto, chiedendo la condanna degli imputati che, nel diritto internazionale, non esiste la categoria guerriglia e che, pertanto, le azioni militari compiute da forze irregolari sono terroristiche.
In realtà, nelle dodici risoluzioni sottoscritte dallItalia, non vi è nessuna definizione del terrorismo; a ben vedere lo stesso art. 270 sexies contenuto nel cosiddetto pacchetto Pisanu non definisce nulla e non fa che riprendere quellart. 18 comma 2 nella Convenzione quadro del 1999, mai sottoscritta. Il motivo cè: sulla definizione di terrorismo vi è stato e vi è un ampio scontro (lultimo episodio è dello stesso 29.11.2005 quando, a Barcellona, si è chiusa con un nulla di fatto il vertice appositamente convocato): gli U.S.A. ed altri paesi vogliono che venga escluso il carattere terroristico di ogni azione compiuta da eserciti regolari (il loro problema sono, in primo luogo, le eliminazioni mirate israeliane); la Lega Araba e altri paesi vogliono che sia escluso che le azioni militari compiute in un paese occupato e contro gli occupanti possano essere considerate terroristiche; una terza posizione è quella di chi sostiene che la scriminante rispetto al terrorismo è nella natura civile o militare degli obiettivi colpiti. Del resto è falso che il diritto internazionale di guerra non contempli la guerriglia: i protocolli aggiunti, del 1977, delle Convenzioni di Ginevra considerano legittimi combattenti i membri di forze irregolari che combattono con le armi in vista, segni distintivi e sotto un comando unificato.
Il non accoglimento della ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica di Milano ha lasciato aperta la questione che è e resta una spina nel fianco per i fautori della guerra infinita al terrorismo. Che la questione sia molto importante lo dimostra la canea che si è di nuovo scatenata.
Ma a Milano, a margine del processo, è successo anche qualcosa daltro di molto importante: due imputati hanno dichiarato di essere stati prelevati dal carcere, condotti nellUfficio del Pubblico Ministero, Dottor Stefano DAmbruoso e di essere stati interrogati da agenti americani; in attesa del difensore di cui avevano chiesto espressamente la presenza. Ciò è avvenuto in palese violazione di ogni norma procedurale italiana ed approfittando del fatto che gli allora indagati non potevano conoscerla.
I colloqui investigativi, già previsti nellOrdinamento Penitenziario e rivisitati nel pacchetto Pisanu, allepoca erano possibili solo allinterno del carcere e per imputati di associazioni mafiose; ovviamente li poteva effettuare solo la Polizia Giudiziaria Italiana.
Non vè dubbio che si sia trattato di fatti in linea con il sequestro dellindagato del medesimo procedimento, lIMAM della Moschea di Milano Abu Omar, ad opera di ventidue agenti della C.I.A. per i quali sono stati emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere.
Ciò che sconcerta è lo stupido silenzio della sinistra che si definisce radicale, ancor più, a fronte di una informazione apprezzabile da parte della stampa che, per lo meno, bilancia i silenzi e le reticenze delle testate, come il Corriere della sera, più filo-americane.
Vainer Burani